Rimborso commissioni su rinnovo Cessione del Quinto

Se vuoi rinnovare la Cessione del Quinto hai diritto ad un rimborso di commissioni e spese proporzionale al residuo che devi estinguere. Una sentenza recente della Corte Europea invita le Finanziarie a restituire questi costi nello stesso modo in cui vengono restituiti gli interessi in base al Tan (Tasso Annuo Nominale).

Non è una notizia da poco perchè significa che in caso di rinnovo della Cessione del Quinto il cliente va a ricavare una maggiore liquidità rispetto a quanto avveniva in passato.

Qui in alto vedete un conto di estinzione anticipata di una Cessione del Quinto. Con la freccia rossa sono indicati gli interessi non maturati che vanno scalati dal conteggio, sono gli interessi che il cliente non deve pagare in caso di estinzione anticipata.

Evidenziati in giallo ci sono, invece, i rimborsi sulle spese diverse dagli interessi: commissioni e istruttoria. Un tempo era raro vedere questo tipo di restituzioni, era molto più comune un conteggio con il solo rimborso degli interessi commisurati al TAN (Tasso Annuo Nominale).

Il cliente, però, quando fa una Cessione del Quinto paga un ammontare di spese commisurate al TAEG, non al TAN!

C’è stato quindi un cambio di rotta da parte degli operatori finanziari. I conteggi estintivi che si vedono ora riportano una serie di rimborsi che fanno recuperare al cliente buona parte o tutti i costi sostenuti commisurati al TAEG, non più solo al TAN.

Il senso è restituire quanto speso in base al residuo del piano di ammortamento, con un criterio detto pro quota, che cercherò di spiegare con un semplice esempio.

A parte il rimborso degli interessi (sempre obbligatorio e dovuto) in base alla vita residua del contratto, supponiamo che il cliente abbia pagato 1000 euro di commissioni e istruttoria alla firma per una cessione a 120 mesi di durata e 250 euro di rata. Se il cliente estingue alla rata numero 48 ha diritto al rimborso di questo importo, 1000 euro, in base alla vita residua del contratto, ovvero 72 mesi.

Come si calcola il rimborso

Nell’esempio precedente abbiamo una rata di 250 e una durata di 120 mesi. L’estinzione alla rata numero 48 comporta il rimborso degli interessi in base al TAN e il rimborso proporzionale delle commissioni di 1000 euro in base a questo calcolo:

  • Totale commissioni pagate euro 1000 : 120 = 8,3 euro (importo commissioni per singola rata)
  • euro 8,3 x 72 rate, ovvero la vita residua del contratto = 597,6 euro
  • Estinguendo alla rata n. 48 il cliente avrebbe diritto ad un rimborso di 597,6 euro oltre agli interessi non maturati.

Questa cosa non sempre avviene, ogni finanziaria segue regole sue per quanto riguarda i rimborsi da applicare in caso di estinzione anticipata.

Noi Agenti in attività Finanziaria, da parte nostra, siamo tenuti a spiegare al cliente che in caso di estinzione fatta a condizioni che il cliente stesso non ritiene congrue, è possibile inoltrare un ricorso alla Finanziaria e, successivamente, presentare la pratica all’Arbitro Bancario Finanziario se non soddisfatti.

Se sei intenzionato a rinnovare la tua Cessione del Quinto e vuoi maggiori informazioni puoi contattarmi per una consulenza gratuita, valuteremo insieme la fattibilità, le condizioni e i tempi di erogazione.

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