Il rinnovo della Cessione del Quinto può essere effettuato dopo il pagamento del 40% delle rate. Ciò significa che una Cessione a 120 mesi (10 anni) può essere rinnovata soltanto dopo aver pagato 48 rate (4 anni). La Legge non permette di rinegoziare una Cessione ante-termine, ovvero prima che sia trascorso il 40% delle rate totali. Al di là di ciò che dice la legge, il momento giusto per rinnovare una Cessione dipende da una serie di fattori, primo fra questi la necessità effettiva di denaro per un progetto o una situazione familiare impellente.
Rinegoziare la Cessione significa fare un nuovo finanziamento con il quale si estingue la Cessione precedente e, per differenza, si ricava nuova liquidità. Un consiglio ovvio è quello di pagare il maggior numero di rate prima di procedere ad un rinnovo, questo perchè diminuendo il debito residuo è possibile ottenere una somma più elevata. Sembra un consiglio banale, ma non lo è poichè per esperienza la maggior parte dei rinnovi viene effettuata al limite della legge, ovvero non appena raggiunto il famoso limite del 40% delle rate pagate.
Rinnovo del Quinto ed eccezione alla regola
Esiste una sola eccezione alla regola del 40% delle rate pagate e, in genere, si applica ad ogni tipologia di Dipendente o Pensionato:
E’ possibile il rinnovo ante termine solo nel caso in cui la Cessione da rinnovare sia stata fatta a 60 mesi (o meno) e la nuova Cessione viene stipulata a 120 mesi
Questo significa che una Cessione a 60 mesi (o 36 e 48 mesi) può essere rinnovata con una nuova cessione a 120 mesi anche dopo una sola rata pagata. Il fatto che si possa fare non significa che sia conveniente: il consiglio è sempre portare avanti il prestito il più possibile prima di rinegoziarlo per avere nuova liquidità.
Importo Minimo da Garantire
La somma che, dopo l’estinzione della Cessione precedente, viene erogata al cliente, deve rispettare dei minimi stabiliti dal buon senso più che dalla legge. In genere tale limite “etico” detto anche importo minimo da garantire, viene stabilito nel 10% del Montante della nuova operazione. Ecco due esempi:
“Ipotesi di Operazione Fattibile”
- Residuo Cessione da Estinguere: 15.500
- Montante della nuova Operazione 30.000 (es. 250 euro x 120 mesi)
- Netto ricavo 20.500
- Totale erogato al cliente (20.500 – 15.500): 5.000
Ipotesi di Operazione NON Fattibile”
- Residuo Cessione da Estinguere: 18.500
- Montante della nuova Operazione 30.000 (es. 250 euro x 120 mesi)
- Netto ricavo 20.500
- Totale erogato al cliente (20.500 – 18.500): 2.000 (troppo poco!)
In entrambi i casi il montante lordo (rata x durata) è di 30.000; il 10% ovvero l’importo minimo da garantire dopo il rinnovo è pari a 3.000 euro. Nel primo caso l’operazione sarebbe fattibile poichè ad estinzione effettuata al cliente restano 5.000 euro. Nel secondo caso l’operazione non è fattibile (o perlomeno è sconsigliata) poichè l’importo erogato è troppo esiguo e comunque inferiore al minimo previsto di 3.000 euro. Puoi visualizzare le due ipotesi cliccando sui Tab in alto.
Rimborsi sul Conto di Estinzione
Per poter procedere al rinnovo della Cessione è fondamentale avere un Conto di Estinzione aggiornato della Cessione precedente. Tale documento riporta il debito residuo, ovvero la somma esatta da bonificare alla Banca per ritenere estinta l’operazione che si vuole rinnovare. Ogni conto di Estinzione riporta dei rimborsi obbligatori:
- Interessi non Maturati (calcolati in base al Tan)
- Rimborso Commissioni Finanziarie
- Restituzione del premio Assicurativo non Goduto
Mentre i primi due rimborsi sono sempre presenti sul Conteggio Estintivo, spesso il rimborso del premio Assicurativo non viene calcolato, ma è il cliente che deve contattare la Compagnia per chiedere la restituzione di quanto non goduto. Su ogni Cessione del Quinto c’è una polizza su rischio Vita ed Impiego che copre l’intera durata del Finanziamento: se tale Cessione viene estinta anticipatamente il cliente ha diritto ad avere indietro parte di quel premio per il periodo non goduto! Non tutti gli Agenti si preoccupano di suggerire al cliente tale diritto… quindi:
Chiedi al tuo Agente di riferimento di darti informazioni per il recupero delle commissioni che ti spetta!
Se vuoi informazioni sul rinnovo della tua Cessione del Quinto puoi contattarmi per una consulenza gratuita, valuteremo insieme la fattibilità e i tempi di erogazione.
Inviami una richiesta tramite il Modulo e ti richiamerò prima possibile, in alternativa usa il tasto Whatsapp per una consulenza immediata!
rinegoziare la cessione del quinto dopo 3 anni
Salve Giacomo, la legge consente di rinnovare la Cessione dopo il 40% delle rate pagate, se è q 120 mesi ci vogliono 48 rate pagate, se è a 84 mesi ne bastano 34. L’unica eccezione è la Cessione a 60 mesi che può essere rinnovata in qualsiasi momento (anche dopo 1 rata) in una nuova cessione a 120 mesi. Le ho inviato una email nel caso volesse inviarmi la busta paga per la valutazione gratuita! un saluto, Francesco
Salve Roberto, l’ho contattata via email. La Cessione è rinegoziabile, ma prima bisogna valutare l’azienda. Appena mi invia la busta paga le dò l’esito. Saluti, Francesco
ho fatto una cessione del quinto se ora la chido dopo tre rate dopo quanto tempo posso rifarla?
Dipende dalla durata, mi contatti in privato tramite il form, saluti, Francesco
Buongiorno
una cessione del quinto piccola di 3400 in 96 rate pagate attualmente 7 non e’ quindi possibile estinguerla o rinnovarla giusto?
Il Contratto a tempo indeterminato e partito nel 2016.
grazie per la cortese risposta
Salve per rinnovare la cessione devono essere pagate il 40% delle rate, nel suo caso 39 rate, un saluto a presto, Francesco Ianora