La Doppia Cessione del Quinto, viene detta anche Cessione Integrativa ed è fattibile fino al raggiungimento del 20% (il quinto) dello stipendio netto. La legge permette, infatti, ad un Dipendente a tempo indeterminato di contrarre un prestito in busta paga entro il limite del quinto dello stipendio.
Se, ad esempio, un Dipendente ha una trattenuta di 150 euro e un quinto di 250 euro, può richiedere una Cessione Integrativa di 100 euro. La legge è chiara sul limite massimo cedibile, ma non dice nulla in merito all’obbligatorietà, da parte dell’Amministrazione, ad accettare una seconda trattenuta come Cessione. Per questo motivo è importante verificare la disponibilità dell’Azienda ad operare tale trattenuta prima di procedere alla notifica del contratto.
La Cessione Integrativa si rende necessaria quando un Dipendente vuole richiedere un prestito, ma la Cessione e la Delega che ha in corso non sono rinnovabili. L’unica eccezione, per un rinnovo ante-termine (ovvero prima del 40% di rate pagate) è la rinegoziazione di una Cessione a 60 mesi con una nuova operazione a 120 mesi. In questo caso si può procedere anche dopo tre rate pagate per la prima operazione.
Qualche volta anche la Delega di Pagamento viene chiamata Doppia Cessione, in effetti si tratta di un’operazione del tutto diversa e le Amministrazioni non sono tenute, per legge ad accettarla.
Per quanto riguarda i Pensionati, i due maggiori Enti, l’Inps e l’Inpdap, non accettano Cessioni Integrative: in nessun caso operano una doppia trattenuta sulla pensione.
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