Talvolta sulla pensione Inps o Inpdap sono presenti due o più trattenute. Di solito si tratta di una Cessione e di una Delega cominciate quando il cedente era ancora in servizio. La regola vuole che sulla pensione non sia possibile avere una doppia trattenuta ma, nonostante ciò, spesso capita di ritrovarsi anche la Delega sul cedolino come nell’esempio seguente:
Come si può notare, il pensionato Inpdap nel cedolino portato ad esempio ha una Delega oltre alla Cessione. In questo caso tramite il nuovo sistema telematico Inps sarà possibile scaricare una quota Cedibile corretta che riporti nel dettaglio tutti gli impegni. Il Rinnovo sarà possibile solo a patto di estinguere, con la nuova Cessione, tutti gli impegni in essere.
Sulla quota, come si vede qui in basso, l’Inpdap indica chiaramente che il rinnovo sarà possibile solo a patto di estinguere entrambi i prestiti presenti sul cedolino.
Tale possibilità si estende ad ogni tipo di trattenuta, oltre la Cessione, che possa essere presente sul cedolino, quindi anche il piccolo prestito Inpdap e la Cessione diretta Inpdap: attraverso il rinnovo della Cessione resterà in essere sul cedolino una sola trattenuta il cui importo massimo non potrà eccedere quello indicato nella quota Cedibile.
L’unico caso in cui sarà ammessa la coesistenza della Cessione con un’altra trattenuta è la “ricongiunzione Servizi” e il pignoramento. Nel caso specifico del pignoramento il calcolo del quinto cedibile verrà fatto attraverso questa formula: Pensione netta – Pignoramento / 5. In ogni caso la somma della Cessione + il Pignoramento non potrà eccedere il 40% della pensione netta.
La quota cedibile sarà chiesta direttamente dalla Finanziaria accedendo al sistema integrato Cessione Quinto INPS, quindi il pensionato non dovrà recarsi presso l’Ente poichè l’intero processo è gestito telematicamente.
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la legge Italiana permette due trattenute sulla pensione ma impedisce di fatto due contratti di cessione del quinto? pazzesco! la mettono sotto forma di Pignoramento quando in realtà questa legge è ad uso esclusivo delle banche che operano con i servizi di recupero crediti. Passo alla domanda: se un prestito di 5000 euro è stato aumentato del 50% al momento del pignoramento…è giusto doverlo pagare avendo superata la soglia di USURA? Grazie per la risposta.
Salve Mario, per quanto riguarda la doppia cessione è come dice lei: l’INPS non la consente ma mette in quota un eventuale pignoramento che affianca la Cessione nel doppio quinto (40% della pensione netta). Il pignoramento purtroppo è una trattenuta che dispone il giudice e contro la quale ormai non può fare più nulla. Le spese legate al pignoramento (spese legali principalmente) non rientrano nel calcolo del Taeg del prestito, in quanto sono maturate durante l’azione legale contro di lei. Avrebbe dovuto “trattare” con la società di recupero crediti una chiusura a stralcio del debito, ma purtroppo ora non saprei proprio cosa consigliarle. Un saluto, Francesco